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Legge 16/01/2003 n. 3n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 1 - Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione 1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002. 3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia operativa. 4. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti princìpi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pub bliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2 - Commissione per le adozioni internazionali 1. All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione è composta da: a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche so ciali; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell’interno; f) due rappresentanti del Ministero della giustizia; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze; i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari»; b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le spese per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, previste dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell’unità previsionale di base 3.1.5.1 «Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all’unità previsionale di base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall’articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998. Art. 3 - Soppressione dell’Agenzia per il servizio civile. Modifica all’articolo 10 della legge n. 230 del 1998 1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati. 2. L’articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente: «3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte». 3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanzia rie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonchè della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ». Art. 5 -Modifiche all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti». 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 - Servizi dei beni culturali 1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse. Art. 7 - Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni 1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2. |
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